N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
L’art. 24 del D.L. 08/04/2020, n. 23 ha disposto la sospensione nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/03/2022, dei termini concernenti le agevolazioni per la prima casa di abitazione. Poiché l’art. 24 del D.L. 23/2020 fa genericamente riferimento a “i termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”, si ritiene che debba ritenersi sospeso il decorso di tutti i termini previsti dalla nota II-bis R, come indicati nell’articolo.

Successivamente, l’art. 3, comma 10-quinquies del D.L. 198/2022 (convertito in Legge con la L. 14/2023), ha sospeso dal 01/04/2022 al 30/10/2023 i termini previsti dalla Tariffa Parte 1, Articolo 1, nota II-bis, allegata al D.P.R. 131/1986.

Quanto al termine di 5 anni prima del quale non è possibile cedere a titolo oneroso o gratuito l’immobile acquistato con i benefici, salvo riacquisto (comma 4 della nota II-bis, primo periodo R), questo non dovrebbe intendersi prorogato. Diversamente, spiega l’Agenzia delle entrate nella Circolare 13/04/2020, n. 9/E - in contrasto con la ratio della norma - si arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita.

Dalla redazione