Per il contratto preliminare l’art. 2645-bis del Codice civile, comma 3, dispone che gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro 3 anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre.

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