Articolo abrogato dal D. Leg.vo 04/08/1999, n. 345, così recitava:

“Art. 9. — L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.

Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.”

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