N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 04/08/1999, n. 345, come sostituito dal D. Leg.vo 18/08/2000, n. 262, così recitava:

“Art. 5. — Non possono essere adibiti:

a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche.”

Dalla redazione