L'art. 59, comma 3-bis della L. 23/12/1999, n. 488 - aggiunto dall'art. 123 della L. 23/12/2000, n. 388, dispone che: “Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.”.

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