Comma modificato dalla legge di conversione 24/06/2009, n. 77.

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, a decorrere dal 17/10/2025, il presente comma è così modificato:

“1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.”

Dalla redazione