Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 41 del D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172) gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l’acquisto di abitazione equivalente di cui al presente articolo, e all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono tenuti a cedere al comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell’assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al comune.

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