Articolo abrogato dal D.L. del 22/06/2013 n. 83 (L. del 07/08/2012 n. 134). L’articolo 9 così recitava: “Art. 9. - "Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 70 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geogiacimentologici, minerari, minerallurgici, topografici, geofisici e geochimici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione apposita fidejussione la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori”.

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