N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Sentenza C. Cost. 13/02/1985, n. 40 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo, L. 25 giugno 1865, n. 2359. La Sentenza C. Cost. 13/07/1987, n. 255 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilità dei suoli"). La Sentenza C. Cost. 23/07/1987, n. 278 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 1, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace. La Sentenza C. Cost. 02/02/1990, n. 49 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio. La Sentenza C. Cost. 29/07/1992, n. 380 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 1, nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.

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