N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. 14/06/1993, n. 187 (L. 12/08/1993, n. 296).

La Sent. Corte Cost. 29/06/1995, n. 284 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l’applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari.

In seguito articolo modificato dall'art. 4, comma 1, della L. 12/06/2003, n. 134.

La Sent. Corte Cost. 01/02/2022, n. 28 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui prevede che “(i)l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare”, anziché “(i)l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale”.

Successivamente, articolo sostituito dall’art. 71, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022.

Dalla redazione