L'articolo 27 della L. 17/10/1967, n. 977, ha abrogato le norme della presente legge nelle parti relative alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Ai sensi dell'articolo 86, D. Leg.vo 26/03/2001, n. 151 e del comma 1 dell’articolo 1 del D. Leg.vo 01/12/2009, n. 179 le disposizioni del presente articolo rimangono abrogate.

L’articolo 19 così recitava:

“Art. 19.

Il riposo intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata superiore può essere distribuito in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora.

Durante il riposo intermedio non può essere richiesta alcuna prestazione.”

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