N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
L'articolo 27 della L. 17/10/1967, n. 977, ha abrogato le norme della presente legge nelle parti relative alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Ai sensi dell'articolo 86, D. Leg.vo 26/03/2001, n. 151 e del comma 1 dell’articolo 1 del D. Leg.vo 01/12/2009, n. 179 le disposizioni del presente articolo rimangono abrogate.

L’articolo 18 così recitava:

“Art. 18. - Riposi intermedi

Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un ora almeno: qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo.

I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.

In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione può essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.”

Dalla redazione