Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 18 così recitava:
“Art. 18. - Riposi intermedi
Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un ora almeno: qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo.
I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.
In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione può essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.”
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