Ai sensi della L. 24/02/1997, n. 27, l’albo dei procuratori legali è soppresso (art. 1), il termine “procuratore legale” contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine “avvocato” (art. 3), è altresì abrogata ogni disposizione di legge o di regolamento incompatibile con le disposizioni della presente legge (art. 6).

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