N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 26, della L. 11/02/1994, n. 109 e, successivamente, dall'art. 256, del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, a decorrere dal 01/07/2006, così recitava:

“Art. 33

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.

2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

4. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta la facoltà, esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.”

Dalla redazione