La L. 1493/1962 ha disposto: “Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 498, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

Restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, né si la luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

Successivamente la L. 1212/1967 ha disposto che "L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Per la concessione delle suddette agevolazioni è pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) che almeno il 50 per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;

b) che non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi".

Dalla redazione