Comma soppresso dalla legge di conversione 08/08/1994, n. 489, così recitava:

"2. Le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La conservazione su supporti di immagini è effettuata secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze."

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