N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La presente legge è stata abrogata, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dal D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17), a decorrere dal 27/03/2008 data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37.

Successivamente l’articolo 8 è stato abrogato dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223, a decorrere dal 19/01/2018.

Salvo alcune specificazioni, il D.M. 37/2008, che è entrato in vigore il 27/03/2008, si applica a tutti gli impianti tecnici (della ex legge 46/90) posti al servizio di tutti gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso. Con questo nuovo provvedimento viene anche modificato il modello di dichiarazione di conformità che deve rilasciare l'impresa installatrice al termine dei lavori dopo avere verificato la funzionalità dell'impianto. Fanno parte integrante della dichiarazione di conformità il progetto e la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati. Il modello di dichiarazione di conformità che devono compilare i responsabili interni delle imprese installatrici è riportato nell'allegato II al decreto. Per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, quando la dichiarazione di conformità non sia stata rilasciata o non è più reperibile, deve essere rilasciata una dichiarazione di rispondenza da parte di un professionista iscritto all'albo e con 5 anni di anzianità di iscrizione. Per gli impianti non soggetti a progettazione da parte di un professionista, la dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata dal responsabile tecnico di una impresa abilitata con 5 anni di esperienza. Solo dopo l'acquisizione della dichiarazione di conformità o dell'attestato di collaudo ove previsto, può essere rilasciato il certificato di agibilità.

Dalla redazione