Articolo abrogato dal D. Leg.vo 27/07/1999, n. 297.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6.

Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del Fondo di cui al precedente articolo 14 e con quelle previste a carico del Fondo di cui all'art. 3, L. 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità.”

Dalla redazione