Articolo abrogato dal D. Leg.vo 27/07/1999, n. 297.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive del Fondo di cui al precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento, agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 8.

La riserva del 40 per cento di cui all'art. 3, L. 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20 per cento di cui all'art. 10, L. 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilità nette complessive del Fondo.”

Dalla redazione