Articolo sostituito dalla L. 26/12/1990, n. 428 e successivamente abrogato dalla L. 06/02/1996, n. 52.

L’articolo 2 così recitava:

“Art. 2 - Prodotti esclusi dalla normativa

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici".

Dalla redazione