I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 sono stati abrogati dalla L. del 12/07/1999 n.237. I commi così recitavano: “1. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni e i comitati, alle attività culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, è regolata dal presente articolo. 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo, indicando altresì l'eventuale piano di aumento dei livelli occupazionali. Ai fini della programmaz. gli organi del Ministero per i beni cult. Amb., nonché le regioni, gli enti locali, le istituzioni e gli altri enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l'elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre e altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo. 3. Il calendario delle iniziative culturali, con l'indicazione dei soggetti che vi partecipano, è divulgato dal Min. beni cult.amb.. 4. Rientrano nelle attività culturali: a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle cose indicate nell'articolo 1 della L. 1089/39, e nel D.P.R. 1409/63; b) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui alla lett. a), di convegni, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari; c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali, nonché le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte e invenzioni e a ricorrenze storiche; d) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonché gli studi e le ricerche a tal fine necessari; e) l'organizzazione di attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.

5. - 6. - 7. omissis.

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