Comma abrogato dalla L. del 27/12/2006 n.296. Il comma 38 così recitava: "Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo."

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