Comma abrogato dall’art. 28, comma 5, del D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34), così recitava:

“Art. 1 - Comma 458

458. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 135 è inserito il seguente:

“135.1. A decorrere dall’anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell’ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell’interno 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021”.”

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