N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. 07/12/2001, n. 476.

L’articolo 15 così recitava:

“Art. 15. - Commissione di accertamento e verifica

1. Ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della presente legge, è costituita, presso l'ispettorato provinciale del lavoro, una commissione della quale fanno parte:

a) il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro, o in sua sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede;

b) il direttore dell'ufficio provinciale dello SCAU;

c) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INPS;

d) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INAIL.

2. La commissione esercita un autonomo potere di accertamento e può disporre ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici.

3. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione formula proposte di provvedimenti all'ufficio competente dello SCAU, che è tenuto a portarli ad esecuzione.

4. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale dello SCAU su conforme proposta della commissione, i soggetti di cui al comma 1, interessati a ricorrere, hanno facoltà di presentare il ricorso in prima istanza alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e in seconda istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.”

Dalla redazione