Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 350 così recitava:

“Articolo 350

Il prezzo di appalto è pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate dalla legge di contabilità generale dello Stato. Potrà l'Amministrazione ritenere le rate di pagamento in a conto, qualora l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto.”

Dalla redazione