Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 347 così recitava:

“Articolo 347

L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere; in ogni caso l'appaltatore è sempre responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti.”

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