L’articolo 1, comma 1 del D. Leg.vo 01/12/2009, n. 179 ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.

Successivamente il presente articolo è stato abrogato dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207, a decorrere dal 08/06/2011 e dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 344 così recitava:

“Articolo 344

Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.”

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