Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 323 così recitava:

“Articolo 323

Ogni progetto sarà corredato da un capitolato di appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali comprese nella presente legge.

Il capitolato deve essere compilato in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli hanno servito di base.”

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