Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 223 così recitava:

“Articolo 223

Le scarpe degli sterri, e quelle dei rilevati, verranno regolate colla inclinazione conveniente alla natura del terreno, in modo da premunire la via contro ogni scoscendimento che la ingombri, o che privi l'armamento di stabile sostegno.

I tratti di ferrovia incassati od a livello, o poco più elevati delle campagne laterali, saranno fiancheggiati da fossi atti a procurare un perfetto scolo delle acque.”

Dalla redazione