Articolo sostituito dal R.D. 15/06/1893, n. 294 e poi abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554 a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 363 così recitava:

“Articolo 363

Per imprese non eccedenti la somma di £. 12.000 potrà prescindersi dall'atto formale di collaudazione, e basterà un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.”

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