Articolo abrogato dal D.L.Lgt. 20/11/1916, n. 1664.

L’articolo 135 così recitava:

“Articolo 135

Per gli oggetti d'interesse pubblico, l'osservanza delle obbligazioni imposte dai decreti di concessione ai concessionari nell'uso delle acque, è sottoposta alla vigilanza dell'autorità pubblica.”

Dalla redazione