N43 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.L. 20/05/1993, n. 148 (L. 19/07/1993, n. 236) la disposizione di cui al presente comma, ultimo periodo, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della presente legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.L. 20/05/1993, n. 148 (L. 19/07/1993, n. 236) la disposizione ha effetto dall'11 maggio 1993.

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino