Comma abrogato dalla L. 03/05/2019, n. 37.

Il comma 150 dell’articolo 1 così recitava

“150. L’incentivo è pari all’80 per cento di quello riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1° gennaio 2016. L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151.”

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