Parole soppresse dal D.L. 04/12/2015, n. 191 (L. 01/02/2016, n. 13): “L’organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all’articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in pre-deduzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell’articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo,”.

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