N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il testo dell'art. 807 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 807 (Forma del compromesso). - Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti é espressa per telegrafo o telescrivente. Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione".

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