Articolo soppresso dalla legge di conversione L. 13/08/2010, n. 129, così recitava:

"Art. 3 - Agenzia per la sicurezza nucleare

1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e, per i componenti dell'Agenzia diversi dal presidente, le incompatibilità di cui al predetto articolo 29, comma 13, ad esclusione di quelle concernenti incarichi politici elettivi. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

2. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, il settimo periodo è soppresso;

b) al comma 13, dopo le parole: «ivi compresi gli incarichi» è inserita la seguente: «politici»."

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