A decorrere dalla data di entrata in vigore (1° luglio 2006) del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono o restano abrogati l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32.

L'articolo 32 così recitava: " Per l' esecuzione di lavori in economia, di importo fino a L. 50.000.000, può procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione."

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