La Sent. Corte Cost. 29/05/1968, n. 55 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti del diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 20/05/1999, n. 179 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo, del precedente art. 7, nn. 2, 3 e 4, e dell'art. 2 della L. 1187/1968, comma 1, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

Dalla redazione