Comma abrogato dall'art. 136, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Termine inizialmente stabilito al 1° gennaio 2002 e, successivamente, prorogato dal D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463), al 30 giugno 2002; dal D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185) al 30 giugno 2003.

Il comma così recitava:

“1. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;

c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.”

Dalla redazione