N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima inserito dalla L. 04/06/2010, n. 96 e poi abrogato dalla L. 07/04/2011, n. 39, così recitava:

“Art. 4ter. (Programma nazionale di riforma) — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.

2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.”

Dalla redazione