N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Così modificato dall'art. 20 del decreto Presidente della Repubblica 28.6.1955, n. 771.

L'art. 21 dello stesso decreto dispone inoltre:

« In ogni caso le concessioni di competenza della provincia o del comune possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti, udito, se del caso, il parere della commissione per le funicolari aeree e terrestri.

La visita di ricognizione, il collaudo dell'impianto e la vigilanza tecnica in genere sono effettuate dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo i casi per i quali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impianto, la commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sede di approvazione del progetto, abbia riconosciuto la necessità che tali mansioni vengano espletate direttamente dall'amministrazione centrale ».

Dalla redazione