Rubrica, cioè titolo dell'articolo, modificata dalla L.415/98. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109, come modificato dalla L.415/98, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della L.415/98,cioè dopo il 19.12.1998, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della L.415/98 detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

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