N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 14/05/2007, n. 91, così recitava:

“Art. 19. - Commissione per il recepimento delle normative comunitarie

1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie è autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

2. Comma abrogato dalla L. 06/02/2007, n. 13

3. Comma abrogato dalla L. 06/02/2007, n. 13.

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