Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Art. 10. - Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordina mento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne dà comunicazione alle Camere, nonché, per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome.
2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria.”
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18/11/2024
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