Ai sensi dell'art. 1, comma 22-ter, del D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14), le sanzioni di cui al presente comma, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'art. 1, comma 827, della L. 30/12/2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126), all'invio delle certificazioni trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web https:// pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.

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