Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, della L. 30/12/2021, n. 234, così recitava:

“240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al comma 241.”

Dalla redazione