Lettera modificata dall’art. 5-decies, comma 1, del D.L. 21/10/2021, n. 146 (L. 17/12/2021, n. 215).

In seguito la Sent. Corte Cost. 13/10/2022, n. 209 ha dichiarato in via consequenziale l’illegittimità costituzionale del primo periodo della presente lettera, nella parte in cui stabilisce: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. La Sent. Corte Cost. 13/10/2022, n. 209 ha dichiarato in via consequenziale l’illegittimità costituzionale del secondo periodo della presente lettera, anche come modificato dall’art. 5-decies, comma 1, del D.L. 21/10/2021, n. 146.

Si riporta il testo della lettera b) nella versione precedente:

“b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;”.

Dalla redazione