N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 183 dael D. Leg.vo 30/06/2003, n. 196, così recitava:

“Art. 12. - Accesso alle banche dati

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'àmbito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.”

Dalla redazione