Lettera soppressa dal D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58).

La lettera c) del comma 1126 dell’articolo 1 così recitava:

“c) all'articolo 10, ottavo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: “rendita” è inserita la seguente: “complessivamente” e dopo le parole: “calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39” sono aggiunte le seguenti: “nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo”;”

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