Lettera soppressa dal D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58).

La lettera b) del comma 1126 dell’articolo 1 così recitava:

“b) all'articolo 10, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: “a norma degli articoli 66 e seguenti” sono aggiunte le seguenti: “e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”;”

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